Le parole che feriscono due volte: ciò che la sentenza CEDU sull'Italia dice davvero di noi
- Anita Casale

- 8 lug
- Tempo di lettura: 8 min

La sentenza CEDU sull'Italia: sessantamila euro
Strasburgo, 3 luglio 2026. La sentenza CEDU sull'Italia arriva al termine di un procedimento iniziato cinque anni fa e condanna il Paese al risarcimento di sessantamila euro. La donna che l'ha ottenuta si chiama Audrey Ubeda, ha quarantatré anni, è cittadina francese. Il risarcimento include anche i suoi due figli, di quindici e dodici anni: a ciascuno andranno quindicimila euro, oltre a quindicimila euro di spese legali.
Non è la cifra a fare notizia: sono le parole. In particolare, le parole con cui una procura di Benevento, nel 2021, aveva motivato la richiesta di archiviazione della denuncia di Ubeda contro l'ex compagno per violenza domestica. Motivazioni che i giudici di Strasburgo, cinque anni dopo, definiscono «sessiste e stereotipate», che «contribuiscono a normalizzare la violenza domestica» e che espongono la vittima a una «vittimizzazione secondaria».
La sentenza arriva al termine di un procedimento lungo. Ubeda aveva presentato ricorso davanti alla Corte europea nel 2022, dopo aver esaurito i gradi di giudizio interni senza ottenere né un rinvio a giudizio dell'ex compagno né un riconoscimento del danno subito nel procedimento stesso. La Corte ha impiegato tre anni per emettere la propria decisione. Non è un tempo eccezionale, in un contenzioso di questa natura: è il tempo che serve a un organo collegiale internazionale per esaminare gli atti nazionali, ascoltare le parti, misurare la propria giurisprudenza precedente. È anche, va detto, un tempo lungo per la vittima.
Il termine che merita di essere spiegato
«Vittimizzazione secondaria» non è un neologismo giornalistico. È un concetto tecnico documentato in criminologia dalla fine degli anni Ottanta, prima ancora che il Consiglio d'Europa lo codificasse nella Convenzione di Istanbul. Descrive il trauma aggiuntivo che una vittima subisce dopo il reato: non dal reato stesso, ma dalle istituzioni chiamate a proteggerla.
Nasce nei dettagli. Nelle parole scelte per descrivere la vittima all'interno degli atti. Nei tempi che l'inchiesta impiega, quando si dilata senza spiegazioni. Nel modo in cui la donna viene messa in discussione durante le audizioni, come se il fatto denunciato fosse in qualche misura una responsabilità condivisa. La letteratura criminologica lo documenta da almeno tre decenni: è un pattern, non una svista.
Il caso Ubeda offre un manuale involontario di questi meccanismi. La richiesta di archiviazione, nella sua parte motivazionale, contiene espressioni che i giudici di Strasburgo hanno letteralmente citato come emblematiche di una cultura giuridica sessista. Il fascicolo, nel suo dispiegarsi, ha impiegato anni per chiudersi. E ogni passaggio istituzionale, per la vittima, è stato un ulteriore atto di esposizione.
Vale la pena aggiungere un dato di contesto. Il rapporto GREVIO del 2025 sull'Italia — esito della valutazione tematica condotta nell'ottobre del 2024 dall'organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa sulla Convenzione di Istanbul — è netto: «i dati campione mostrano alti livelli di archiviazione e di attrito per tutti i casi di violenza contro le donne». Il paradosso è che quel dato quantitativo esatto non esiste, perché il rapporto stesso denuncia che i dati su procedimenti e condanne non vengono raccolti in modo sistematico dal sistema giudiziario italiano. È una diagnosi doppia: c'è un'alta percentuale di archiviazioni, e non c'è nemmeno il modo di misurarla con precisione. Il GREVIO indica due cause strutturali. Da un lato, il nuovo standard introdotto dalla riforma del sistema penale, che obbliga il pubblico ministero a procedere solo in presenza di «una ragionevole prospettiva di condanna» — soglia più restrittiva della precedente. Dall'altro, l'obbligo di fast-tracking imposto dalle riforme del 2023, che grava sui carichi di lavoro senza uno stanziamento adeguato di risorse. Non è la ricorrenza di una cifra a disegnare una tendenza sistemica: è la ricorrenza di una lacuna.
Il medium: la lingua delle motivazioni

Una motivazione giudiziaria non è solo un documento operativo: è un atto di lingua pubblica. In una motivazione, lo Stato dice come pensa un fatto. E se il modo di pensare un fatto contiene stereotipi, quel modo di pensare diventa parte del lessico ufficiale con cui una società si racconta ciò che le accade.
Non è un passaggio astratto. Le sentenze vengono lette dagli avvocati che scrivono le sentenze successive. Vengono lette dai magistrati in formazione. Vengono lette, sempre più spesso, dai giornalisti che raccontano i fatti al pubblico. Ogni motivazione che normalizza un pregiudizio contribuisce, per capillarità, a normalizzarlo altrove. Non subito. Non nel caso singolo. Per accumulo. Per silenziosa autorizzazione.
Marshall McLuhan applicato al diritto suona così: il codice giuridico è un medium ambientale. Modifica il paesaggio delle possibilità del dire, prima ancora del giudicare. Se in quel paesaggio è ammesso descrivere una violenza sessuale come una «resistenza da vincere» — la frase è stata realmente scritta in un procedimento italiano precedente, ed è stata già oggetto di condanna europea —, allora il dire ha uno spazio autorizzato che nessuna riforma legislativa può cancellare, se il lessico non cambia.
Un ulteriore livello va aggiunto qui, perché diventi visibile la catena. Le motivazioni giudiziarie hanno una vita pubblica ben oltre il fascicolo. Vengono citate nelle riviste specializzate. Vengono riprese, spesso senza filtro, nella stampa quotidiana. Diventano formule di partenza per chi commenta la notizia sui social. Ogni volta che un giornale titola «avrebbe avuto un rapporto consenziente» citando una motivazione che quella formula ha usato, il titolo rilancia il lessico che la CEDU ha condannato. Il medium ambientale, in altri termini, non finisce nel tribunale: si estende attraverso l'ecosistema mediatico e diventa, in ultima istanza, senso comune.
Lo stereotipo come infrastruttura
Pierre Bourdieu, quarant'anni fa, ha teorizzato il concetto di violenza simbolica: una forma di dominio così radicata da non essere percepita come dominio, né da chi la esercita né, spesso, da chi la subisce. Byung-Chul Han ne ha ripreso e attualizzato le implicazioni: la violenza contemporanea non è quasi mai frontale. È strutturata da un lessico che la precede, la organizza, la traduce in senso comune.
Applicato al caso Ubeda: se le procure italiane hanno, nella loro tradizione linguistica, un vocabolario che tende a disporre la donna come corresponsabile di ciò che ha subito, il processo giudiziario è già distorto prima ancora di iniziare. Non per malafede individuale, ma per stratificazione storica di uno stereotipo. La sentenza CEDU dice esattamente questo: non è colpa di quella singola procuratrice, è la lingua di un mestiere che ha sedimentato uno schema per generazioni, e che continua a operare anche quando la coscienza soggettiva vorrebbe altro.
Yves Citton parla di «ecologia mediatica dell'attenzione» per descrivere come i lessici collettivi si perpetuino non attraverso la volontà, ma attraverso la ripetizione. È una diagnosi che vale per i social. Vale, evidentemente, anche per i codici professionali. Uno stereotipo che sopravvive nel linguaggio ufficiale di un mestiere non è mai il prodotto di un singolo: è il prodotto della ripetizione — atti, sentenze, corsi di formazione, manuali procedurali, prassi tramandate oralmente. Ogni ripetizione lo consolida. Ogni deroga alla ripetizione lo indebolisce. La CEDU, nel caso Ubeda, ha fatto esattamente questo: ha interrotto una ripetizione. Non è poco, ma non basta.
Il pattern delle sentenze CEDU sull'Italia
La condanna Ubeda non è isolata. Talpis, Landi, ora Ubeda: sono i nomi di una linea di sentenze CEDU sull'Italia che negli ultimi anni ha segnalato una lacuna sistemica nel modo in cui la violenza contro le donne viene trattata nelle motivazioni giudiziarie.
Talpis contro Italia, 2016. La Corte condannò l'Italia per non aver protetto una donna moldava e suo figlio, uccisi dal marito nonostante la donna avesse presentato denunce ripetute. La decisione parlava esplicitamente di «passività» delle autorità italiane e di una «cultura discriminatoria» nel modo in cui i fatti venivano interpretati. Fu uno dei primi casi in cui Strasburgo usò il termine tecnico di victimisation secondaire per descrivere il comportamento istituzionale italiano.
Landi contro Italia, 2022. Una sentenza meno mediatizzata, ma altrettanto tagliente. La Corte censurò l'approccio delle autorità nel valutare il rischio di recidiva, indicando come lo schema culturale sottostante alle motivazioni giudiziarie tendesse a minimizzare la gravità delle segnalazioni fatte dalla vittima nei mesi che avevano preceduto l'aggressione finale.
Ubeda, oggi. Terza tappa di un percorso che non sembra chiudersi. Ogni sentenza aggiunge un tassello. Ogni condanna somiglia sempre di più a un pattern, meno a un caso singolo. Il GREVIO, nel proprio rapporto quadriennale sull'Italia, ha ripetutamente segnalato che la formazione specifica di magistrati e forze dell'ordine sulla violenza di genere resta discontinua e disomogenea sul territorio nazionale: è una diagnosi tecnica che parla anche di un fatto culturale.
Uno Stato non può proteggere le donne che il suo linguaggio ufficiale continua a normalizzare come corresponsabili. Il diritto europeo lo dice con chiarezza, con la pazienza di un corpo collegiale che ha imparato, nel tempo, a non urlare. La domanda che rimane sospesa è se il diritto italiano lo ascolti, o se questa condanna, come le precedenti, verrà assimilata come singola criticità e non come segnale strutturale.
Il ruolo del linguaggio dei media
C'è un ulteriore anello nella catena che merita di essere nominato, perché lo si tende spesso a saltare. Le motivazioni giudiziarie vivono, dopo la loro pubblicazione, dentro il linguaggio dei media. Un titolo di giornale che riprende senza filtro la formula della procura amplifica quella formula ben oltre l'aula in cui è nata. Una televisione che sceglie di descrivere una vittima come «vestita in modo provocante» o come «già in crisi coniugale» o come «instabile», prima ancora di riportare i fatti del reato, compie un atto linguistico che ha effetti diretti sul senso comune. Non è un atto giornalistico neutro: è un atto che partecipa alla ripetizione.
Il Manifesto di Venezia sulla comunicazione della violenza, sottoscritto da alcune delle principali testate italiane nel 2021, indica pratiche editoriali precise per evitare questi automatismi. È un buon documento. Ma la sua applicazione — come segnalano i monitoraggi indipendenti — resta discontinua. Le buone intenzioni, quando si scontrano con la fretta della pubblicazione e con il bisogno di clic, tendono a cedere. E ogni cedimento aggiunge una ripetizione allo schema che la CEDU sta chiedendo di rompere.
Byung-Chul Han lo direbbe con una formula molto diretta: nell'ecosistema mediatico saturo, la violenza simbolica non ha bisogno di malafede. Le basta la velocità.
Le parole non sono neutre
Le sentenze non sono solo giustizia amministrata: sono le parole con cui una civiltà si racconta il proprio limite e i propri debiti. Quando quelle parole feriscono, feriscono due volte. Una volta nel caso specifico — la donna che ha subito la violenza e poi la sua descrizione istituzionalizzata. Una volta nel mondo che quelle parole autorizzano: le donne che leggeranno, che denunceranno o che non denunceranno, nei prossimi anni.
Non è una riforma che serve, per cambiare le parole: è un ascolto. Un ascolto di quello che Strasburgo continua a ripetere all'Italia, con la pazienza dei corpi collegiali, ormai da anni. Cambiare il lessico di un mestiere richiede più tempo che cambiare una legge. Ma è la condizione necessaria perché nessuna legge, per quanto ben scritta, resti lettera morta.
C'è una piccola nota storica che vale la pena tenere presente, come contrappunto. Negli anni Novanta, in Italia, cambiò progressivamente il modo in cui le forze dell'ordine ricevevano le denunce di violenza sessuale. Fino a quel decennio, la donna che denunciava veniva quasi sempre interrogata insieme al presunto autore del reato, in un contesto non riservato, con domande che spesso rimettevano in discussione la sua parola. La riforma dei protocolli — silenziosa, tecnica, senza clamori — cambiò tutto quello. Non fu una legge singola: fu un accumulo di prassi che, nel corso di un decennio, riscrisse il lessico ordinario di un mestiere. Si può fare. Richiede tempo. E richiede che qualcuno decida di iniziare.
Sessantamila euro sono un risarcimento. Le parole che l'hanno reso necessario sono un debito culturale che la sentenza CEDU sull'Italia mette a nudo, e che un risarcimento non chiude.
Fonti: Sentenza integrale — Ubeda e altri c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 luglio 2026
Rapporto GREVIO 2025 sull'Italia — Building Trust Through Justice, Consiglio d'Europa
Copertura giornalistica — ANSA Europa · Il Sole 24 ORE




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